Art. 7.

  1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale
pubblica  di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  gli  enti  proprietari
individuati   dal   decreto   del   Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  data  4  novembre 1994, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
1994, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si
avvalgono delle procedure e dei poteri gia' attribuiti al funzionario
incaricato dal CIPE.
  2.  Sempre al fine del completamento delle operazioni in corso, ivi
compresa  l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle
opere vandalizzate, gli enti di cui al primo comma possono avvalersi,
previa  intesa, del personale del provveditorato alle opere pubbliche
per  la Campania, nonche' a partire dal 1 gennaio 1998, del personale
in  servizio  alla  data  del  30  giugno  1996 presso il funzionario
incaricato dal CIPE.
  3.  In  caso  di  accertata  carenza  di organico, gli enti possono
altresi'  stipulare  convenzioni  con strutture tecnicamente idonee o
professionisti  esterni  per  lo svolgimento di determinate attivita'
specificamente individuate.