Art. 7. 1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti proprietari individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, cosi' come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono delle procedure e dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. 2. Sempre al fine del completamento delle operazioni in corso, ivi compresa l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al primo comma possono avvalersi, previa intesa, del personale del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, nonche' a partire dal 1 gennaio 1998, del personale in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso il funzionario incaricato dal CIPE. 3. In caso di accertata carenza di organico, gli enti possono altresi' stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attivita' specificamente individuate.