Art. 8. 1. L'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si applica anche alle costruzioni prefabbricate definite "alloggi bipiano" realizzate nel comune di Napoli. 2. Le commissioni di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. Le commissioni di collaudo operano con la presenza della maggioranza dei componenti.