Art. 8.

  1.  L'articolo  22  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si
applica   anche  alle  costruzioni  prefabbricate  definite  "alloggi
bipiano" realizzate nel comune di Napoli.
  2.   Le   commissioni  di  collaudo,  il  direttore  dei  lavori  e
l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII
della  legge  14  maggio  1981, n. 219, e successive modificazioni ed
integrazioni,  restano  in  carica fino all'approvazione del collaudo
definitivo.  Le commissioni di collaudo operano con la presenza della
maggioranza dei componenti.