IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358; 
  Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996,  n.  437,
che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento  dei
compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 maggio 1995; 
  Ritenuto  di  non  uniformarsi  alle  osservazioni   espresse   dal
Consiglio di Stato relativamente ai punti di seguito indicati, per le
ragioni  rispettivamente  specificate:  a)  prerogative  del  rettore
(articoli 3, commi 1 e 5, e 9, comma 1): inopportunita' di  prevedere
la durata massima  della  conferma  nella  carica,  conformemente  al
vigente regolamento; predeterminazione  della  misura  massima  della
sola indennita' spettantegli per lo svolgimento  della  sua  funzione
istituzionale; incongruita' della previsione del potere  di  proposta
del direttore amministrativo della Scuola  riguardo  il  conferimento
degli incarichi di insegnamento, attesa  l'esclusiva  competenza  del
rettore   medesimo   nella   programmazione   e   nello   svolgimento
dell'attivita' didattica; b) corpo insegnante stabile (art. 10, commi
5 e 6): mantenimento della dizione "professori" per  uniformita'  con
la normativa riguardante l'analoga istituzione della Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione;  c)  disciplina   del   trattamento
economico di missione dei professori stabili (art. 10,  comma  7)  ed
affidamento in reggenza temporanea delle divisioni della Scuola (art. 
15,  comma  4):   eliminazione   delle   relative   disposizioni   in
accoglimento di espresse  richieste  del  Ministero  del  tesoro  per
ragioni economiche;  d)  corsi  di  formazione  per  impiegati  della
settima  ed  ottava  qualifica  funzionale  (art.   16,   comma   1):
inopportunita' di determinazione della durata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 luglio 1996; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
           Sede e compiti della Scuola centrale tributaria 
 
  1. La Scuola  centrale  tributaria,  ufficio  centrale  posto  alle
dirette dipendenze del Ministro delle finanze, ha sede in Roma. 
  2. La Scuola provvede alla  formazione,  alla  specializzazione  ed
all'addestramento,   nonche'   all'aggiornamento,    del    personale
dell'Amministrazione finanziaria civile  e  militare,  principalmente
mediante l'organizzazione, lo svolgimento e  la  gestione  di  corsi,
seminari, conferenze ed incontri di studio nelle sedi  proprie  o  in
quelle  di  altri  enti  pubblici.  Promuove  e  sviluppa,  altresi',
attivita' di studio e  di  ricerca  su  temi  di  interesse  generale
riguardanti l'Amministrazione finanziaria; a tal fine,  si  applicano
alla Scuola i commi 2 e 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, n. 207. 
  3. La Scuola, su direttiva del Ministro  delle  finanze,  partecipa
alla elaborazione degli studi di  settore  previsti  dalla  normativa
vigente. A tal fine la Scuola si avvale dell'utilizzo delle strutture
e delle risorse alla stessa attribuite, nonche' della possibilita' di
stipulare apposite convenzioni, di associarsi e consorziarsi con  gli
organismi e le modalita' previsti dall'art. 2.  La  Scuola  riferisce
periodicamente al Ministro sull'andamento dei lavori. 
  4. Possono altresi' essere svolti corsi in materia tributaria anche
per il personale appartenente ad altre amministrazioni  dello  Stato,
di  enti  pubblici,  sia  italiani  che   esteri,   di   associazioni
professionali e di categoria che ne facciano espressa  richiesta.  In
tale caso, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla  Scuola
per i predetti corsi sono  rimborsate  dai  richiedenti  mediante  il
versamento  all'apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione
dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di
previsione del  Ministero  delle  finanze  concernente  le  spese  di
funzionamento della Scuola centrale tributaria. 
  5. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di  studio,  a
livello centrale e periferico, nonche' presso le sedi  esterne,  sono
istituiti, nell'ambito della programmazione  stabilita  dal  Ministro
delle finanze  ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,  con  provvedimento
del  direttore  amministrativo,  d'intesa  con  il  rettore   ed   in
conformita' all'attivita' di indirizzo di quest'ultimo. 
  6. La Scuola istituisce convitti  interni  per  i  partecipanti  ai
corsi, anche nelle sedi periferiche, la cui gestione puo' essere data
in appalto. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 ottobre
          1991, n. 358:
             "Art.  5  (Scuola  centrale  tributaria). - 1. La Scuola
          centrale  tributaria,  posta  alle  dirette  dipendenze del
          Ministro  delle  finanze,  provvede  alla  formazione, alla
          specializzazione,     all'addestramento    del    personale
          finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la Direzione
          generale  degli  affari  generali  e  del personale, con la
          Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e con le
          organizzazioni  sindacali,  procedure selettive e corsi per
          il  reclutamento  del  personale  amministrativo  e tecnico
          dell'Amministrazione   finanziaria,   nonche'   corsi   per
          l'accesso alla dirigenza.
             2.  Il  direttore  amministrativo  della Scuola centrale
          tributaria  e'  scelto tra i dipendenti del Ministero delle
          finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
          Alla   predisposizione,   allo  svolgimento  dei  programmi
          didattici   ed   al   conferimento   degli   incarichi   di
          insegnamento  sovraintende  il  rettore della Scuola scelto
          tra  i  professori ordinari dell'universita'. Il rettore e'
          coadiuvato  da  un  comitato con funzioni consultive da lui
          stesso  presieduto  del  quale  fanno  parte almeno quattro
          docenti,  i  direttori  generali  del  Ministero,  compreso
          quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          nonche' il direttore amministrativo.
             3.  L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile
          di  docenti  nei  limiti  di  un  contingente stabilito con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro  del tesoro. I professori universitari di ruolo, i
          magistrati  ordinari  ed amministrativi, gli avvocati dello
          Stato  ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati
          a  costituire  il corpo dei professori stabili della Scuola
          sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
             4.  Possono  essere conferiti incarichi di insegnamento,
          oltre  che agli appartenenti alle categorie di cui al comma
          3,  anche  ad  esperti  di  specifiche  discipline. Possono
          essere  svolti  corsi  in  materia  tributaria anche per il
          personale  direttivo  appartenente ad altre amministrazioni
          dello  Stato  o  di enti pubblici, nonche' per il personale
          appartenente   alle   pubbliche  amministrazioni  di  Stati
          esteri, purche' l'organizzazione di tali corsi non comporti
          oneri di spesa a carico della Scuola.
             5.  E'  prevista,  infine,  l'istituzione di un convitto
          interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del D.L. 8
          agosto  1996,  n.  437:  "4. La Scuola centrale tributaria,
          oltre  ai  compiti  indicati  nell'art.  5  della  legge 29
          ottobre  1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro
          delle  finanze,  alla  elaborazione  degli studi di settore
          previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n.  331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29
          ottobre  1993,  n.  427.  Per  l'espletamento  dei predetti
          compiti,  con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma   2,   della   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'
          disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento
          di  bilancio,  di  stipulare  convenzioni,  di associarsi e
          consorziarsi  con  universita', enti di ricerca ed istituti
          italiani  ed  esteri,  pubblici  e  privati, di determinare
          compensi  e forme di erogazione degli stessi, di effettuare
          pubblicazioni  ed  acquisti  di  libri  di testo e di altro
          materiale  didattico  da  distribuire  ai partecipanti alle
          attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo
          di restituzione".



    
          Note all'art. 1: 
             - Si riporta il testo dei commi 2 e 4  dell'art.  9  del
          D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207: 
             "2.  La  Scuola  partecipa  all'utilizzo  dei  fondi  di
          ricerca scientifica nei limiti delle finalita' previste dal
          presente regolamento; e' iscritta  nell'apposito  schedario
          dell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituito ai  sensi
          dell'ultimo comma dell'art. 63 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
             3. (Omissis). 
             4. L'attivita'  di  studio  e  di  ricerca  puo'  essere
          condotta anche mediante il  conferimento  di  incarichi  di
          studio e di  ricerca  a  docenti  universitari  italiani  e
          stranieri, magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
          avvocati dello Stato,  dirigenti  pubblici  ed  esperti  di
          comprovata professionalita' nel rispetto di quanto disposto
          dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 338". 
             - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 
          1993, n. 29: 
             "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).  -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine,  periodicamente  e  comunque  ogni  anno   entro
          sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla
          base delle proposte dei dirigenti generali: 
               a) definisce gli obiettivi ed i programmi da  attuare,
          indica le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
               b) assegna, a ciascun ufficio di livello  dirigenziale
          generale,     una     quota     parte     del      bilancio
          dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
          riferibili ai  procedimenti  o  subprocedimenti  attribuiti
          alla responsabilita' dell'ufficio,  e  agli  oneri  per  il
          personale  e  per  le  risorse  strumentali   allo   stesso
          assegnati. 
             2. In relazione anche all'esercizio  delle  funzioni  di
          cui al comma 1,  i  consigli  di  amministrazione  svolgono
          compiti consultivi. 
             3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
          ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari
          motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel
          provvedimento di avocazione, da  comunicare  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri".