Art. 10.
                         Professori stabili

  1.  L'insegnamento  puo' essere affidato anche a professori stabili
che  svolgono  l'incarico per un triennio, salvo conferma, nel numero
massimo di trenta. Tale limite puo' essere modificato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
  2.  I  professori  stabili,  su proposta del rettore, sono scelti e
nominati dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, nell'ambito
delle  categorie  individuate  al  comma 3 dell'art. 5 della legge 29
ottobre  1991,  358, fra quanti ne abbiano fatto richiesta sulla base
di   bando  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. La procedura paraconcorsuale non si applica alle ipotesi di
conferma di cui al comma precedente.
  3. In sede di prima applicazione, il Ministro delle finanze procede
alla  scelta  ed  alla nomina dei professori stabili, su proposta del
rettore, senza osservare le modalita' di cui al comma 2.
  4.  I professori stabili della Scuola sono tenuti a provvedere alla
preparazione di dispense, a curare l'approntamento di altro materiale
didattico   ed   a   prestare  assistenza  individualizzata,  qualora
richiesta,  ai  partecipanti  ai  corsi ed ai seminari, anche in sede
periferica,  nonche'  a  partecipare alle attivita' dipartimentali di
programmazione  didattica  e  di  ricerca  ed  a quelle dei gruppi di
lavoro.
  5.  I  professori  stabili  della  Scuola conservano il trattamento
economico   di  provenienza,  compreso  il  diritto  a  percepire  le
indennita' erogate dalle amministrazioni di appartenenza.
  6.  I  professori stabili possono assolvere anche incarichi esterni
alla  Scuola purche' diversi da quelli esclusi per la generalita' dei
docenti  universitari  dello  Stato  e giudicati non limitativi della
attivita'  didattica  dal  rettore,  sulla base dei criteri direttivi
deliberati dal comitato di cui all'art. 4.
  7.  I  professori  universitari  di  ruolo chiamati a far parte del
corpo    dei    professori    stabili   della   Scuola   sono   posti
obbligatoriamente  fuori ruolo, considerandosi equiparate le funzioni
svolte.
 
           Nota all'art. 10:
             - Per il testo del comma 3 dell'art. 5  della  legge  29
          ottobre 1991, n. 358, vedi in nota alle premesse.