Art. 10. Professori stabili 1. L'insegnamento puo' essere affidato anche a professori stabili che svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma, nel numero massimo di trenta. Tale limite puo' essere modificato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. I professori stabili, su proposta del rettore, sono scelti e nominati dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, nell'ambito delle categorie individuate al comma 3 dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, 358, fra quanti ne abbiano fatto richiesta sulla base di bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La procedura paraconcorsuale non si applica alle ipotesi di conferma di cui al comma precedente. 3. In sede di prima applicazione, il Ministro delle finanze procede alla scelta ed alla nomina dei professori stabili, su proposta del rettore, senza osservare le modalita' di cui al comma 2. 4. I professori stabili della Scuola sono tenuti a provvedere alla preparazione di dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, anche in sede periferica, nonche' a partecipare alle attivita' dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. 5. I professori stabili della Scuola conservano il trattamento economico di provenienza, compreso il diritto a percepire le indennita' erogate dalle amministrazioni di appartenenza. 6. I professori stabili possono assolvere anche incarichi esterni alla Scuola purche' diversi da quelli esclusi per la generalita' dei docenti universitari dello Stato e giudicati non limitativi della attivita' didattica dal rettore, sulla base dei criteri direttivi deliberati dal comitato di cui all'art. 4. 7. I professori universitari di ruolo chiamati a far parte del corpo dei professori stabili della Scuola sono posti obbligatoriamente fuori ruolo, considerandosi equiparate le funzioni svolte.
Nota all'art. 10: - Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, vedi in nota alle premesse.