Art. 11. Corsi di specializzazione, addestramento ed aggiornamento 1. La Scuola centrale tributaria provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349. 2. I corsi hanno contenuto preminentemente tecnico-pratico, avuto riguardo all'organizzazione ed ai compiti istituzionalmente svolti dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, la durata di ciascun modulo, non puo' essere superiore ad un mese. 3. Le iniziative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con gli uffici generali di appartenenza. 4. Nell'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo, la Scuola individua altresi' i criteri di selezione cui improntare la scelta dei partecipanti ai fini del raggiungimento della massima omogeneita' nella composizione delle aule per l'ottimizzazionedei risultati.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, vedi in nota all'art. 7.