Art. 11.
              Corsi di specializzazione, addestramento
                          ed aggiornamento

  1.  La Scuola centrale tributaria provvede alla specializzazione ed
all'addestramento,    nonche'    all'aggiornamento    del   personale
finanziario  mediante  l'organizzazione  e  lo  svolgimento di corsi,
seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto
di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera c), punto 5, della legge 10
ottobre 1989, n. 349.
  2.  I  corsi hanno contenuto preminentemente tecnico-pratico, avuto
riguardo  all'organizzazione  ed  ai compiti istituzionalmente svolti
dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e sono
strutturati   su   base  modulare  con  progressione  sistematica  di
interventi  didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, la
durata di ciascun modulo, non puo' essere superiore ad un mese.
  3. Le iniziative debbono essere, di regola, inserite in un percorso
di  sviluppo  professionale  dei singoli dipendenti, concordato dalla
Scuola con gli uffici generali di appartenenza.
  4.  Nell'organizzazione  dei  corsi di cui al presente articolo, la
Scuola  individua  altresi'  i criteri di selezione cui improntare la
scelta  dei  partecipanti  ai  fini  del raggiungimento della massima
omogeneita'  nella  composizione  delle  aule per l'ottimizzazionedei
risultati.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto
          5, della legge 10  ottobre  1989,  n.  349,  vedi  in  nota
          all'art. 7.