Art. 12. Verifica dei risultati Azione di monitoraggio 1. Per una costante verifica dei risultati raggiunti in sede di svolgimento dei corsi, nonche' in generale per tutte le attivita' didattiche, di ricerca e di studio, la Scuola predispone apposite schede-questionario da distribuire ai partecipanti alle attivita' indicate. 2. I dati raccolti, opportunamente aggregati e valutati, consentono alla Scuola di esperire specifica azione di monitoraggio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, al fine del raggiungimento della massima efficacia formativa da svilupparsi nel tempo per la scelta dei partecipanti ai corsi, avuto riguardo alle attitudini dei singoli, alla loro professionalita' e preparazione, al numero ed alle sedi di servizio dei medesimi. 3. Delle attivita' didattiche programmate dalla Scuola e' data la massima diffusione presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, anche mediante la redazione, da parte della Scuola stessa che ne assume la titolarita' a tutti gli effetti, di appositi notiziari periodici d'informazione da inviare agli uffici dell'Amministrazione.