Art. 12.
                       Verifica dei risultati
Azione di monitoraggio

  1.  Per  una  costante  verifica dei risultati raggiunti in sede di
svolgimento  dei  corsi,  nonche'  in generale per tutte le attivita'
didattiche,  di  ricerca  e  di studio, la Scuola predispone apposite
schede-questionario  da  distribuire  ai  partecipanti alle attivita'
indicate.
  2. I dati raccolti, opportunamente aggregati e valutati, consentono
alla  Scuola  di esperire specifica azione di monitoraggio presso gli
uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, al fine del
raggiungimento  della  massima efficacia formativa da svilupparsi nel
tempo  per  la  scelta dei partecipanti ai corsi, avuto riguardo alle
attitudini dei singoli, alla loro professionalita' e preparazione, al
numero ed alle sedi di servizio dei medesimi.
  3.  Delle  attivita' didattiche programmate dalla Scuola e' data la
massima  diffusione  presso  gli  uffici  centrali  e  periferici del
Ministero  delle finanze, anche mediante la redazione, da parte della
Scuola  stessa  che  ne assume la titolarita' a tutti gli effetti, di
appositi  notiziari  periodici  d'informazione da inviare agli uffici
dell'Amministrazione.