Art. 13.
                  Esami e commissioni esaminatrici

  1.  I  partecipanti  ai  corsi  di  cui  all'art. 11 possono essere
sottoposti  a  valutazione nei limiti e con le modalita' previsti con
atto del rettore.
  2.  Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del
rettore e, di regola, devono comprendere professori stabili e docenti
incaricati,  nonche'  funzionari  della  Scuola  centrale tributaria,
proposti dal direttore amministrativo.
  3.  A  tutti  i componenti delle commissioni esaminatrici spetta un
compenso  forfetario  giornaliero pari a quello previsto dall'art. 9,
comma 5.