Art. 13. Esami e commissioni esaminatrici 1. I partecipanti ai corsi di cui all'art. 11 possono essere sottoposti a valutazione nei limiti e con le modalita' previsti con atto del rettore. 2. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del rettore e, di regola, devono comprendere professori stabili e docenti incaricati, nonche' funzionari della Scuola centrale tributaria, proposti dal direttore amministrativo. 3. A tutti i componenti delle commissioni esaminatrici spetta un compenso forfetario giornaliero pari a quello previsto dall'art. 9, comma 5.