Art. 14.
                      Corsi per il reclutamento
                    e di formazione dirigenziale

  1. La Scuola centrale tributaria provvede, altresi', ad organizzare
i  corsi  di preparazione per il reclutamento degli impiegati tecnici
ed  amministrativi,  ai  fini dell'accesso alle qualifiche funzionali
dei  ruoli  del  Ministero delle finanze, nonche' corsi di formazione
dirigenziale  nei ruoli di dirigente dell'Amministrazione finanziaria
ove  ad  essa  demandati da norme di legge o di regolamento, anche in
collaborazione    con    la    Scuola    superiore   della   pubblica
amministrazione.
  2.  I  criteri  di svolgimento delle attivita' relative ai corsi di
cui  al  comma  1,  ivi  comprese  le  discipline di insegnamento e i
programmi  delle  lezioni  e delle esercitazioni e quelle di verifica
dell'apprendimento,  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
finanze,    su   proposta   del   rettore,   sentito   il   direttore
amministrativo.