Art. 15. Personale della Scuola centrale tributaria 1. Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono determinate, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, sentito il direttore amministrativo, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in relazione dalle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonche' all'organizzazione delle divisioni di cui all'art. 6 e all'attivita' dipartimentale di cui all'art. 8. 2. Alla formazione dell'organico delle qualifiche funzionali si provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero delle finanze, vincitori di pubblici concorsi o delle procedure selettive previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze. 3. I posti nella qualifica di dirigente sono assegnati secondo le modalita' previste nel regolamento degli uffici del Ministero delle finanze. 4. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le sedi centrale e periferiche della Scuola, ove previsto, e' redatto dal direttore amministrativo.