Art. 15.
             Personale della Scuola centrale tributaria

  1.  Le  piante  organiche  della  Scuola  centrale  tributaria sono
determinate,  nei  limiti  delle dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali,  con decreto del Ministro
delle   finanze,  su  proposta  del  rettore,  sentito  il  direttore
amministrativo, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in
relazione dalle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonche'
all'organizzazione  delle divisioni di cui all'art. 6 e all'attivita'
dipartimentale di cui all'art. 8.
  2.  Alla  formazione  dell'organico  delle qualifiche funzionali si
provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione
alla  Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero
delle  finanze,  vincitori  di  pubblici  concorsi  o delle procedure
selettive  previste  nel regolamento degli uffici e del personale del
Ministero delle finanze.
  3.  I  posti nella qualifica di dirigente sono assegnati secondo le
modalita'  previste  nel regolamento degli uffici del Ministero delle
finanze.
  4.  Il  rapporto informativo per il personale in servizio presso le
sedi  centrale  e  periferiche della Scuola, ove previsto, e' redatto
dal direttore amministrativo.