Art. 16.
                   Disposizioni per lo svolgimento
                       dei corsi di formazione

  1.  Gli  impiegati  delle  qualifiche funzionali settima ed ottava,
provenienti  dai concorsi ordinari o speciali secondo le disposizioni
in vigore, partecipano ad appositi corsi di formazione.
  2.  I  corsi,  valutabili  anche ai fini del computo del periodo di
prova, sono diretti, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili
per  facilitare  l'inserimento  dei partecipanti nell'Amministrazione
finanziaria  sotto  il profilo organizzativo e professionale, anche a
verificare  le loro attitudini all'esercizio delle funzioni, mediante
lo svolgimento di programmi tecnico-pratici.
  3.  I  corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova,
hanno lo scopo di consentire ai partecipanti:
    a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati
dell'esperienza operativa compiuta;
    b)  di  verificare,  alla  luce delle diverse realta' operative e
sempre  con  l'aiuto  dei  docenti  della  Scuola, la validita' degli
insegnamenti ricevuti;
    c)  di  tracciare  un  percorso  formativo  personale adatto alle
necessita'  proprie  di  ciascuno dei partecipanti, da attuare con la
necessaria   gradualita'   e   flessibilita'  nel  corso  degli  anni
successivi.
  4.  I corsi di formazione di cui al presente articolo si concludono
con  una  prova  d'esame  stabilita  con le stesse modalita' previste
dall'art. 13.