Art. 16. Disposizioni per lo svolgimento dei corsi di formazione 1. Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari o speciali secondo le disposizioni in vigore, partecipano ad appositi corsi di formazione. 2. I corsi, valutabili anche ai fini del computo del periodo di prova, sono diretti, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni, mediante lo svolgimento di programmi tecnico-pratici. 3. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova, hanno lo scopo di consentire ai partecipanti: a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati dell'esperienza operativa compiuta; b) di verificare, alla luce delle diverse realta' operative e sempre con l'aiuto dei docenti della Scuola, la validita' degli insegnamenti ricevuti; c) di tracciare un percorso formativo personale adatto alle necessita' proprie di ciascuno dei partecipanti, da attuare con la necessaria gradualita' e flessibilita' nel corso degli anni successivi. 4. I corsi di formazione di cui al presente articolo si concludono con una prova d'esame stabilita con le stesse modalita' previste dall'art. 13.