Art. 17.
                         Orario giornaliero

  1.  L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle
prove   d'esame  e'  stabilito  dal  rettore,  sentito  il  direttore
amministrativo.
  2.  Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti
dagli   articoli  11  e  16  costituisce,  ad  ogni  effetto,  per  i
partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio.
  3.  All'osservanza  di  tale  orario  i  partecipanti ai corsi sono
tenuti  anche  se  esso  risulti  diverso,  per  numero  di ore e per
distribuzione  delle ore stesse nella giornata, da quello normalmente
osservato nelle amministrazioni e negli uffici di appartenenza.
  4. In relazione alle prioritarie esigenze di natura didattica ed ai
fini  del  coordinamento  delle  attivita'  di supporto, il direttore
amministrativo,  con  proprio provvedimento, d'intesa con il rettore,
stabilisce,  nell'ambito  della  vigente normativa e nel rispetto dei
limiti  delle  ore  lavorative  giornaliere, l'orario di servizio del
personale della Scuola o di parte di esso.