Art. 17. Orario giornaliero 1. L'orario giornaliero delle lezioni, delle esercitazioni e delle prove d'esame e' stabilito dal rettore, sentito il direttore amministrativo. 2. Tale orario, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dagli articoli 11 e 16 costituisce, ad ogni effetto, per i partecipanti ai corsi stessi, l'orario giornaliero di servizio. 3. All'osservanza di tale orario i partecipanti ai corsi sono tenuti anche se esso risulti diverso, per numero di ore e per distribuzione delle ore stesse nella giornata, da quello normalmente osservato nelle amministrazioni e negli uffici di appartenenza. 4. In relazione alle prioritarie esigenze di natura didattica ed ai fini del coordinamento delle attivita' di supporto, il direttore amministrativo, con proprio provvedimento, d'intesa con il rettore, stabilisce, nell'ambito della vigente normativa e nel rispetto dei limiti delle ore lavorative giornaliere, l'orario di servizio del personale della Scuola o di parte di esso.