Art. 18.
                 Obblighi dei partecipanti ai corsi
                        Ammissione di uditori

  1.  I  partecipanti  alle  attivita' didattiche sono obbligati alla
frequenza  del  corso  cui  risultano ammessi e sono tenuti a seguire
scrupolosamente  le  istruzioni  e  ad  ottemperare alle disposizioni
impartite  dal  rettore,  dal direttore amministrativo e dai docenti,
relativamente, per questi ultimi, all'insegnamento loro affidato.
  2.  I dipendenti del Ministero delle finanze durante lo svolgimento
dei  corsi dipendono funzionalmente e gerarchicamente dalla direzione
amministrativa della Scuola. Dei provvedimenti adottati nei confronti
dei  partecipanti  ai  corsi  viene data immediata comunicazione agli
uffici di appartenenza degli interessati.
  3.  Possono  essere  ammessi  a frequentare le attivita' didattiche
programmate  studenti,  funzionari  e cultori delle materie trattate,
anche  stranieri,  in  qualita'  di  uditori  purche' senza oneri per
l'Amministrazione e dietro presentazione di apposita istanza.
  4.  Il rettore, sentito il direttore amministrativo, puo' escludere
dalla   frequenza   dei   corsi  quei  partecipanti  che  tengano  un
comportamento  gravemente  incompatibile  con le esigenze di ordinato
svolgimento  degli  stessi o che abbiano maturato un numero di ore di
assenza  dalle  lezioni  tale  da pregiudicare il corretto esito e la
validita' complessiva dei corsi frequentati.