Art. 18. Obblighi dei partecipanti ai corsi Ammissione di uditori 1. I partecipanti alle attivita' didattiche sono obbligati alla frequenza del corso cui risultano ammessi e sono tenuti a seguire scrupolosamente le istruzioni e ad ottemperare alle disposizioni impartite dal rettore, dal direttore amministrativo e dai docenti, relativamente, per questi ultimi, all'insegnamento loro affidato. 2. I dipendenti del Ministero delle finanze durante lo svolgimento dei corsi dipendono funzionalmente e gerarchicamente dalla direzione amministrativa della Scuola. Dei provvedimenti adottati nei confronti dei partecipanti ai corsi viene data immediata comunicazione agli uffici di appartenenza degli interessati. 3. Possono essere ammessi a frequentare le attivita' didattiche programmate studenti, funzionari e cultori delle materie trattate, anche stranieri, in qualita' di uditori purche' senza oneri per l'Amministrazione e dietro presentazione di apposita istanza. 4. Il rettore, sentito il direttore amministrativo, puo' escludere dalla frequenza dei corsi quei partecipanti che tengano un comportamento gravemente incompatibile con le esigenze di ordinato svolgimento degli stessi o che abbiano maturato un numero di ore di assenza dalle lezioni tale da pregiudicare il corretto esito e la validita' complessiva dei corsi frequentati.