Art. 19.
                          Spese di gestione

  1.  Le spese per i compensi e le indennita', comprese quelle di cui
al  comma  5  dell'art.  10,  spettanti al rettore, ai professori, ai
docenti,  agli istruttori, ai conferenzieri, ai componenti dei gruppi
di  lavoro,  delle  commissioni  esaminatrici,  di studio e ricerca e
quelle  conseguenti  alla  formazione,  conclusione  ed esecuzione di
convenzioni,  di atti di associazione, di formazione e partecipazione
ai  consorzi  di  cui  all'art.  2, fanno carico alla quota parte del
bilancio  assegnata  dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 14
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni.
  2.  Fanno altresi' carico alla stessa quota parte di cui al comma 1
le  seguenti  spese: di rappresentanza, di manutenzione e arredamento
dei  locali  sia  della sede centrale che di quelle periferiche della
Scuola,  comprese  le  aree  esterne  di  pertinenza;  di acquisto di
materiale  didattico;  di acquisto di libri di testo; di stampa delle
dispense;  di  acquisto  di  beni  e servizi sia per il funzionamento
della  direzione  didattica  ed  amministrativa  della Scuola sia per
l'espletamento  dei corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio
delle sedi centrale e periferiche, nonche' le spese di costituzione e
funzionamento dei convitti.
  3. La Scuola puo' inoltre predisporre ed acquistare libri di testo,
pubblicazioni, riviste ed altro materiale didattico da distribuire ai
partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza
obbligo  di  restituzione al termine delle stesse attivita', entro il
limite, per ciascun partecipante, di una somma corrispondente:
    a) per i corsi di formazione, al compenso lordo stabilito per tre
ore di lezione di un docente incaricato;
    b)  per  gli altri corsi, al compenso stabilito per due ore delle
medesime lezioni;
    c)  per  le  conferenze,  i  seminari,  i gruppi e commissioni di
lavoro,  di  ricerca,  di  studio,  alla meta' del compenso stabilito
dalla lettera b).
 
          Nota all'art. 19:
             -  Per il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
          n. 29, vedi in nota all'art. 1.