Art. 20. Entrata in vigore e norme abrogate 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 11
Note all'art. 20: - Il D.P.R. 3 luglio 1962, n. 2039, recava: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria 'Ezio Vanoni'". - Il D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336, recava: "Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358".