Art. 20.
                 Entrata in vigore e norme abrogate

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Il  presente  regolamento  sostituisce  a  tutti gli effetti le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 3
luglio  1962, n. 2039, e al decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 1992, n. 336.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 31 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
                                        VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 11
 
          Note all'art. 20:
             -  Il  D.P.R.  3   luglio   1962,   n.   2039,   recava:
          "Approvazione  del regolamento di esecuzione della legge 29
          aprile 1957,  n.  310,  istitutiva  della  Scuola  centrale
          tributaria 'Ezio Vanoni'".
             -  Il D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336, recava: "Regolamento
          concernente   l'organizzazione   della   Scuola    centrale
          tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge
          29 ottobre 1991, n.  358".