Art. 3. Il rettore 1. Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'universita', e' nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e puo' essere confermato. 2. Il rettore e' coadiuvato da un prorettore; questi sostituisce il rettore in caso di assenza o di impedimento e puo' svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal rettore. In caso di impedimento permanente del rettore, il pro rettore ha le funzioni di reggente. Il pro rettore e' nominato dal rettore tra i professori stabili all'atto del suo insediamento. 3. Il rettore sovrintende alla programmazione dell'attivita' didattica, di studio e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei corsi e dei programmi didattici, nonche' al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4. Convoca il corpo dei docenti incaricati al fine di stabilire l'indirizzo didattico ed il coordinamento degli insegnamenti. 4. Il rettore, con proprio provvedimento, puo' costituire gruppi di lavoro, di ricerca e di studio e commissioni specializzati per materia e per obiettivo, o affidare incarichi individuali. 5. Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, una indennita', cumulabile con le indennita' eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310: "Art. 8. - Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta, per la durata dell'incarico, una indennita' mensile cumulabile con le indennita' corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni. Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sara' pari alla meta' dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1a classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti alla qualifica suindicata. Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sara' ridotta alla meta' in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione. Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti. L'indennita' di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola".