Art. 3.
                             Il rettore

  1.  Il  rettore, scelto tra i professori ordinari dell'universita',
e'  nominato  con  decreto del Ministro delle finanze, dura in carica
due anni e puo' essere confermato.
  2. Il rettore e' coadiuvato da un prorettore; questi sostituisce il
rettore  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento e puo' svolgere le
funzioni   eventualmente   delegategli   dal   rettore.  In  caso  di
impedimento  permanente del rettore, il pro rettore ha le funzioni di
reggente.  Il  pro  rettore  e' nominato dal rettore tra i professori
stabili all'atto del suo insediamento.
  3.   Il  rettore  sovrintende  alla  programmazione  dell'attivita'
didattica,  di  studio  e  di  ricerca,  alla predisposizione ed allo
svolgimento   dei   corsi  e  dei  programmi  didattici,  nonche'  al
conferimento  degli  incarichi  di  insegnamento,  di assistenza e di
ricerca,  coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4. Convoca il corpo
dei  docenti incaricati al fine di stabilire l'indirizzo didattico ed
il coordinamento degli insegnamenti.
  4. Il rettore, con proprio provvedimento, puo' costituire gruppi di
lavoro,  di  ricerca  e  di  studio  e  commissioni specializzati per
materia e per obiettivo, o affidare incarichi individuali.
  5.  Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, una indennita',
cumulabile  con  le  indennita'  eventualmente  corrisposte  ad altro
titolo,  nella  misura  massima  prevista  dall'art. 8 della legge 29
aprile 1957, n. 310.
 
          Nota all'art. 3:
             - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29  aprile
          1957, n.  310:
             "Art. 8. - Al direttore della Scuola, qualora sia scelto
          fra   persone   estranee  all'Amministrazione  finanziaria,
          spetta, per la durata dell'incarico, una indennita' mensile
          cumulabile con le indennita' corrisposte ad  altro  titolo,
          nel  limite  massimo  previsto  dall'art.  16  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,
          n. 778, e successive modificazioni.
             Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione
          globale  sara'  pari  alla  meta'  dello  stipendio   annuo
          iniziale  previsto  per i dipendenti statali della carriera
          direttiva  con  qualifica  di  consigliere  di  1a  classe,
          esclusa  l'aggiunta  di  famiglia e le eventuali indennita'
          inerenti alla qualifica suindicata.
             Per  i  docenti  che  appartengono   all'Amministrazione
          finanziaria  la  retribuzione  anzidetta sara' ridotta alla
          meta' in caso  di  lezioni  e  ad  un  quarto  in  caso  di
          esercitazione.
             Qualora  l'incarico  di  insegnamento o di esercitazione
          comporti un numero di ore superiore od inferiore  a  60  la
          retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta.
             Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo
          della  retribuzione  per le interrogazioni, per gli esami e
          del diritto di pubblicazione  da  parte  della  Scuola  del
          testo dei corsi tenuti.
             L'indennita'  di  missione  eventualmente  spettante  al
          direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita,
          nei limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
          disposizioni,  soltanto per i giorni strettamente necessari
          al funzionamento della Scuola".