Art. 7.
                          Sedi periferiche

  1.  La  Scuola  centrale  tributaria  dispone  di sedi periferiche,
istituite  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della
legge  10  ottobre  1989,  n.  349,  funzionalmente e strutturalmente
dipendenti  dalla  sede  centrale.  A  ciascuna  sede  periferica  e'
preposto  un  direttore, con qualifica non dirigenziale, scelto tra i
dipendenti    assegnati   alla   Scuola,   nominato   dal   direttore
amministrativo,  sentito  il  rettore.  E'  altresi' istituita presso
ciascuna sede una segreteria di supporto alle attivita' didattiche ed
amministrative.
  2. Il direttore della sede periferica:
    a)  e'  responsabile  dell'andamento  delle  attivita'  svolte  e
formula proposte al direttore amministrativo;
    b)  assicura  lo  svolgimento e la gestione delle varie attivita'
didattiche e di studio e ricerca che si svolgono nella sede;
    c)  propone al direttore amministrativo la nomina a consegnatario
e  sostituto  consegnatario  della  sede  periferica tra il personale
assegnato alla stessa;
    d)   cura   gli   affari   amministrativi   e  contabili,  previa
autorizzazione  da  parte del direttore amministrativo delle relative
spese, ed e' funzionario delegato;
    e) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici e gli
istituti   ed  enti  interessati  allo  svolgimento  delle  attivita'
programmate.
  3.  I  direttori  preposti  alle  sedi  periferiche  possono essere
convocati  presso  la  sede  centrale  della Scuola ogni qualvolta il
direttore  amministrativo lo ritenga necessario e comunque almeno due
volte  all'anno  per  il coordinamento delle attivita' demandate alle
stesse sedi.
 
          Nota all'art. 7:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera  c),
          punto  5,  della legge 10 ottobre 1989, n. 349: "5) curare,
          secondo i programmi fissati dalla  direzione  generale  del
          dipartimento  d'intesa  con  le organizzazioni sindacali di
          cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del  Presidente
          della   Repubblica   n.   266  del  1987,  la  preparazione
          professionale  del  personale,  avvalendosi   anche   della
          collaborazione  della  Scuola  centrale  tributaria,  delle
          universita'  ed  eventualmente  di  istituti  pubblici   di
          ricerca,  con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di
          lire a decorrere dal 1989.  I  corsi  per  la  preparazione
          professionale  del  personale  potranno  essere organizzati
          anche in sede periferica; con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto con il Ministro del tesoro, potranno
          essere istituite sedi decentrate  della  Scuola  tributaria
          Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310".