Art. 7. Sedi periferiche 1. La Scuola centrale tributaria dispone di sedi periferiche, istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, funzionalmente e strutturalmente dipendenti dalla sede centrale. A ciascuna sede periferica e' preposto un direttore, con qualifica non dirigenziale, scelto tra i dipendenti assegnati alla Scuola, nominato dal direttore amministrativo, sentito il rettore. E' altresi' istituita presso ciascuna sede una segreteria di supporto alle attivita' didattiche ed amministrative. 2. Il direttore della sede periferica: a) e' responsabile dell'andamento delle attivita' svolte e formula proposte al direttore amministrativo; b) assicura lo svolgimento e la gestione delle varie attivita' didattiche e di studio e ricerca che si svolgono nella sede; c) propone al direttore amministrativo la nomina a consegnatario e sostituto consegnatario della sede periferica tra il personale assegnato alla stessa; d) cura gli affari amministrativi e contabili, previa autorizzazione da parte del direttore amministrativo delle relative spese, ed e' funzionario delegato; e) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici e gli istituti ed enti interessati allo svolgimento delle attivita' programmate. 3. I direttori preposti alle sedi periferiche possono essere convocati presso la sede centrale della Scuola ogni qualvolta il direttore amministrativo lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno per il coordinamento delle attivita' demandate alle stesse sedi.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349: "5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle universita' ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310".