Art. 8. Dipartimenti 1. Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio al rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici: a) dipartimento delle discipline tributarie e finanziarie; b) dipartimento delle discipline giuridiche connesse (commercialistiche, amministrative, penali, di contabilita' pubblica e privata, del credito, del lavoro e delle assicurazioni); c) dipartimento delle discipline economiche, aziendalistiche e tecnico-contabili; d) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche. 2. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati con provvedimento del rettore tra i professori stabili della Scuola, durano in carica un anno e possono essere confermati. 3. Il rettore con proprio provvedimento effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri professori stabili, nonche' dei docenti incaricati ed istruttori. 4. Il personale di supporto e segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni di ricerca e studio dipende organicamente dal direttore amministrativo e funzionalmente dal rettore e dai coordinatori dei dipartimenti.