Art. 8.
                            Dipartimenti

  1.  Nell'ambito  della  Scuola  sono  costituiti i seguenti quattro
dipartimenti con funzioni di ausilio al rettore nella ricerca e nella
predisposizione di programmi didattici:
    a) dipartimento delle discipline tributarie e finanziarie;
    b)    dipartimento    delle    discipline   giuridiche   connesse
(commercialistiche,  amministrative, penali, di contabilita' pubblica
e privata, del credito, del lavoro e delle assicurazioni);
    c)  dipartimento  delle  discipline economiche, aziendalistiche e
tecnico-contabili;
    d) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche.
  2.  I  coordinatori  dei  singoli  dipartimenti  sono  nominati con
provvedimento  del  rettore  tra  i  professori stabili della Scuola,
durano in carica un anno e possono essere confermati.
  3.  Il rettore con proprio provvedimento effettua l'assegnazione ai
vari dipartimenti degli altri professori stabili, nonche' dei docenti
incaricati ed istruttori.
  4.  Il  personale  di  supporto  e segreteria dei dipartimenti, dei
gruppi  di  lavoro  e  delle  commissioni di ricerca e studio dipende
organicamente  dal  direttore  amministrativo  e  funzionalmente  dal
rettore e dai coordinatori dei dipartimenti.