Art. 9. Docenti incaricati ed istruttori Misura dei compensi 1. Gli incarichi di insegnamento per le attivita' didattiche previste sono conferiti con provvedimento del rettore. Questo puo', altresi', invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri. 2. Ai docenti incaricati dei corsi spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la meta' dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale. 3. Ai conferenzieri e' attribuito, per ciascuna conferenza, un compenso forfetario pari a quattro volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti in caso di impegno contenuto in cinque ore e pari ad otto volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti in caso di impegno superiore. Per conferenzieri si intendono anche i relatori dei seminari, dei convegni e degli incontri di studio. 4. Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti di cui al comma 2. Uguale compenso orario e' attribuito ai docenti incaricati per le eventuali attivita' di selezione preliminare nei confronti degli aspiranti ai corsi. 5. Ai componenti dei gruppi di lavoro, di ricerca, di studio, nonche' delle commissioni ed ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 3, spetta un'indennita' forfetaria, a seduta, pari ad un'ora del compenso orario previsto dal comma 2, ovvero pari a quattro ore in ipotesi di incarico individuale. 6. A tutte le categorie indicate nei commi da 1 a 5 compete, qualora dovuto, anche il trattamento economico di missione per le attivita' didattiche, di studio e di ricerca svolte fuori del luogo di residenza nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 7. I compensi orari o a seduta o giornalieri forfetari previsti dal presente regolamento non possono cumularsi, nella medesima giornata, tra di loro.