Art. 3. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare 1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilita'. 2. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".