Art. 3.
       Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

  1.  In  caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato
di  un  ente  locale  sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza  puo'  essere coperta con una assunzione a tempo determinato,
anche   in  deroga  alle  disposizioni  del  presente  decreto.  Tale
disposizione  non  si  applica  per gli enti locali che versino nelle
situazioni  strutturalmente  deficitarie  di  cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale
in mobilita'.
  2. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge
27  ottobre  1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20  dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: "vigente
prima della data del 31 agosto 1993".