Art. 2.
             Modalita' di finanziamento degli interventi
     di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211
  1.  Al  comma  1  dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  le  parole:  "mutui  decennali" sono sostituite dalle seguenti:
"mutui della durata massima di 10 anni".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  sono  aggiunti i seguenti periodi: "Per ogni intervento i mutui
garantiti  dallo  Stato non possono superare il limite massimo del 50
per  cento  del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite
non  si  applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di
gestione commissariale governativa".