Art. 4.
           Disposizioni in materia di pedaggi autostradali
  1.  I  pedaggi  autostradali per i veicoli appartenenti alle classi
B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di
terzi,  sono  soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1
febbraio  1996  fino  al  31  dicembre 1996, commisurata al volume di
fatturato  annuale.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate
esclusivamente   per  i  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante
fatturazione   e   sono   applicate   direttamente   dalla   societa'
concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate
a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per  conto  di  terzi  che  esercitano  professionalmente  servizi di
autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi o a loro cooperative e
consorzi.
  2.  La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le
percentuali  e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni,
di seguito elencati:
   da 100 a 200
  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
   da 200 a 400
  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
   da 400 a 800
  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
   da 800 a 1.500
  . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
   oltre 1.500
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le
societa'  concessionarie  sono tenute ad apportare al proprio sistema
informativo  le  necessarie  integrazioni  e  modifiche  entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  I  minori  introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1
sono  erogati  alle  societa'  concessionarie,  nel limite di lire 55
miliardi  per  l'anno  1996,  dal  Ministero  dei  lavori pubblici. I
criteri  e  le  modalita'  di  rimborso  sono fissati con decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  dei
trasporti  e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto
di  cose  per  conto  di  terzi  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  restano applicabili, da parte di tutte le societa'
concessionarie,  esclusivamente  nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1.
  6.  Le  disponibilita'  del  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le
autostrade  e  per  le  ferrovie metropolitane derivanti dai maggiori
introiti  affluiti, fino alla data di entrata in vigore dell'articolo
9  del  decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  22  novembre  1994,  n. 644, per effetto
dell'articolo  11,  comma 2, secondo periodo, della legge 29 dicembre
1990,  n.  407,  sono impiegate dal Fondo per il pagamento delle rate
dei  mutui  contratti  e  delle  obbligazioni  emesse  dalle societa'
concessionarie  autostradali,  con  garanzia  dello  Stato, e rimaste
insolute.