Art. 8.
          Disposizioni in materia di circolazione stradale
  1.  Al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dal  decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
      a)  alla  lettera  a)  le parole "2,50 m" sono sostituite dalle
seguenti: "2,55 m"
      b)  alla lettera c) le parole: da "7,50 m" a "due o piu' assi."
sono   sostituite   con  le  parole:  "12  m,  con  l'esclusione  dei
semirimorchi,  per  i  veicoli  isolati."  ed e' aggiunto, infine, il
seguente  periodo:  "gli  autobus  da  noleggio, da gran turismo e di
linea   possono   essere   dotati  di  strutture  portasci  applicate
posteriormente  a  sbalzo,  in deroga alla predetta lunghezza massima
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
    2)  al  comma  2 l'ultimo periodo dalle parole: "gli autotreni" a
"regolamento"  e' sostituito dal seguente: "gli autotreni e filotreni
non  devono  eccedere  la lunghezza massima di 18,75 m in conformita'
alle  prescrizioni  tecniche  stabilite  dal Ministro dei trasporti e
della navigazione";
    b) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in
vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del 31
dicembre 1996.";
    c) all'articolo 235 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  Alle  macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al
capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e
delle  macchine  operatrici),  sia in merito alle caratteristiche che
alla  costruzione  ed omologazione, alla circolazione, alla revisione
ed   alla   targatura,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  del  presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate
entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel
presente   articolo   conservano,   ai   fini   della  immissione  in
circolazione  delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la
validita'  fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di
scadenza  temporale  questa  e' fissata al compimento del quinto anno
dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno
eccezione  le  motoagricole  di  cui  alle previgenti disposizioni in
materia,  che possono essere immesse in circolazione senza necessita'
dei  successivi  adeguamenti,  con  la classificazione prevista dalle
disposizioni  citate,  fino alla scadenza temporale dell'omologazione
del  tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i
complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui
all'articolo  104,  comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice, si applicano le
disposizioni previgenti".