Art. 9. Copertura finanziaria 1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.