Art. 9.
                        Copertura finanziaria
  1.  Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
pari  a  lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si
provvede,  mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi,
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1996-1998,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro,  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6, pari a
lire  84.000  milioni  per  l'anno  1996,  si provvede, quanto a lire
55.000  milioni,  mediante  riduzione  dello stanziamento iscritto al
capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della     navigazione     per     l'anno    medesimo,    intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 68, e,
quanto  a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita'
in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a
tal  fine  versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi
ridotta  la  relativa  autorizzazione  di  spesa di cui alla medesima
legge.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.