Art. 4.

  1.  Il  comma  1  dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti
nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  all'articolo 6, comma 8, lettera i-bis), devono
recare  sull'etichetta,  ovvero sulla superficie esterna, una scritta
chiaramente  leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente
dicitura:  'Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono
stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli
appositi  centri  di  raccolta:  chiedere  informazioni ai Servizi di
gestione della nettezza urbana nel vostro comune'.".
  2.  Il  comma  4  dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n.
549, e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere
inserite:
    a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure
nei  certificati  di  garanzia  dei  prodotti  o  beni  contenenti le
sostanze lesive;
    b)  nei  messaggi  pubblicitari  diffusi  con  qualunque mezzo di
comunicazione,  di  prodotti  e  di  beni  che contengono le sostanze
lesive.".