Art. 4. 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente: " 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera i-bis), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: 'Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune'.". 2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente: " 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite: a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive; b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.".