Art. 6. 1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attivita' nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonche' il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393. 2. E' autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attivita' previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65. 3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.