Art. 6.

  1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione
delle spese relative alle attivita' nazionali previste dalla legge 28
dicembre  1993,  n.  549,  riguardanti  le misure a tutela dell'ozono
stratosferico  e  dell'ambiente,  nonche'  il  finanziamento  per  la
partecipazione  ai  comitati  e  gruppi  di  lavoro  e  l'apporto del
contributo  italiano  per  finanziare  le  spese  amministrative  del
Segretariato,  previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per
la  protezione  dell'ozonosfera,  adottato a Montreal il 16 settembre
1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.
  2.  E'  autorizzata  a  decorrere  dall'anno 1996, la continuazione
delle spese connesse alle attivita' previste dalla convenzione quadro
delle  Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a
New  York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n.
65.
  3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato
rispettivamente  in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni
annue  a  decorrere  dal  1996,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.