IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale rimpatrio degli sfollati della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390; Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex Jugoslavia ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui non e' possibile far fronte con gli attuali finanziamenti; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire gli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore delle popolazioni del Ruanda; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la prosecuzione, per un triennio, dell'attivita' della Commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354, necessaria per ampliare le ricerche e le rilevazioni finora svolte a formulare ulteriori proposte operative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la solidarieta' sociale e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia 1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonche' quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realta' locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio da attuarsi anche nei territori della ex Jugoslavia. 3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.