Art. 2. Interventi in favore dei profughi ruandesi 1. Per il finanziamento degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.