Art. 2.
             Interventi in favore dei profughi ruandesi
  1.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  di assistenza, anche
sanitaria,   in   favore   dei  minori  ruandesi  accolti  in  Italia
nell'ambito  del  programma  umanitario  di  cui  al decreto-legge 24
giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, e'
autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.