Art. 3.
        Proroga delle funzioni della Commissione di indagine
                 sulla poverta' e sull'emarginazione
  1.  Le  funzioni  della  Commissione  di  indagine sulla poverta' e
sull'emarginazione,  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  con  legge  22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un
triennio.
  2.  Il  relativo  onere e' quantificato in lire cinquecento milioni
annui.