Art. 3. Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione 1. Le funzioni della Commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio. 2. Il relativo onere e' quantificato in lire cinquecento milioni annui.