Art. 2.
  1. Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di
IV  e  V  qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari
della  giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
15  febbraio  1989,  n.  51,  gia'  determinato  in  129  unita',  e'
rideterminato in 173 unita'.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 1, della legge 15
          febbraio 1989, n. 51, vedi nelle note all'art. 1.