Art. 2.
                         Bando di selezione
  1.  Il  bando  di  selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  -  serie  speciale  -  e  nella  Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee.  In  ogni caso, un estratto del
bando e' pubblicato in  almeno  due  quotidiani  a  larga  diffusione
nazionale e in due a diffusione locale.
  2. Il bando indica:
    a)   i  contenuti  essenziali  dello  statuto  della  costituenda
societa', con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono
speciali diritti e facolta' agli enti pubblici  partecipanti,  e  del
contratto  di  societa',  precisandosi  in  ogni  caso  l'importo del
capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con
l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;
    b) i contenuti essenziali dell'eventuale  disciplina  integrativa
concernente  i  rapporti  tra l'ente promotore ed il socio privato di
maggioranza;
    c) la  natura  del  servizio  o  dei  servizi  pubblici  e  delle
eventuali  opere  necessarie  allo  svolgimento  del servizio oggetto
della costituenda  societa';  le  modalita'  di  effettuazione  degli
stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la
durata della societa', non inferiore a dieci anni;
    d)  i  modi  e  i termini per la presentazione delle richieste di
invito, nonche' la documentazione e le informazioni  da  allegare  ai
fini  della  scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli
articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
    e) i criteri  che  saranno  seguiti  in  sede  di  valutazione  e
comparazione delle offerte;
    f)  ogni  altro  elemento  di  cui all'allegato 4, lettera C), al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo degli articoli da 12 a 17 e dell'allegato  4,
          lettera C), del citato D.Lgs. n. 157/1995, e' il seguente:
             "Art.  12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). -
          1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite  in  Italia,
          del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
          modificazioni    e   integrazioni,   l'applicazione   delle
          disposizioni  sull'esclusione  dalla  partecipazione   alle
          gare,  contenute  nell'art.  11  del decreto legislativo 24
          luglio  1992,  n.  358,  e'  estesa  agli  appalti  di  cui
          all'allegato 1 al presente decreto.
             2.  Le persone giuridiche che, in base alla legislazione
          dello Stato membro in cui sono stabilite, sono  autorizzate
          a  svolgere  la  prestazione del servizio di cui si tratta,
          non  possono  essere  escluse  dalle  gare  sulla  base  di
          disposizioni  nazionali  che non consentono l'esecuzione di
          tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, a  esse
          puo'  essere  richiesto  di  indicare, nell'offerta o nella
          domanda di partecipazione,  il  nome  e  le  qualificazioni
          professionali  delle  persone che effettuano la prestazione
          del servizio stesso".   "Art.  13  (Capacita'  economica  e
          finanziaria).   -   1.  L'applicazione  delle  disposizioni
          concernenti  il  possesso  della  capacita'   economica   e
          finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo
          24  luglio  1992,  n.  358,  e'  estesa agli appalti di cui
          all'allegato 1  al  presente  decreto  e  tiene  conto  dei
          servizi  esperiti  dalle  imprese  concorrenti".   "Art. 14
          (Capacita' tecnica). - 1. La dimostrazione delle  capacita'
          tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato
          1, puo' essere fornita mediante:
               a)  l'elenco  dei  principali  servizi  prestati negli
          ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date
          e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi  stessi;
          se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni
          o   enti   pubblici,   esse  sono  provate  da  certificati
          rilasciati e vistati dalle  amministrazioni  o  dagli  enti
          medesimi;  se  trattasi  di  servizi  prestati  a  privati,
          l'effettuazione effettiva della prestazione  e'  dichiarata
          da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
               b)  l'elenco  dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  e/o  dei  dirigenti   dell'impresa
          concorrente  e,  in particolare, dei soggetti concretamente
          responsabili della prestazione di servizi;
               c) l'indicazione dei tecnici e degli  organi  tecnici,
          facenti  direttamente  capo,  o  meno, al concorrente e, in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita';
               d)  l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti
          del concorrente e il numero di  dirigenti  impiegati  negli
          ultimi tre anni;
               e)  la  descrizione  delle  attrezzature tecniche, dei
          materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e  di
          ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle
          misure adottate per garantire la qualita';
               f)  il  controllo, effettuato dalla amministrazione o,
          per suo incarico, da un organismo ufficiale competente  del
          Paese  in  cui  e'  stabilito  il concorrente, allorche' il
          servizio da prestare  sia  complesso  o  debba  rispondere,
          eccezionalmente,  a  uno  scopo  determinato;  il controllo
          verte sulla capacita' di produzione e,  se  necessario,  di
          studio   e  di  ricerca  del  concorrente  e  sulle  misure
          utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
               g)  l'indicazione  della  quota  di  appalto  che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
             2.  L'amministrazione  aggiudicatrice precisa, nel bando
          di gara o nella  lettera  d'invito,  quali  dei  suindicati
          documenti   e   requisiti   devono   essere   presentati  o
          dimostrati.
             3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al
          comma  1  non  possono  eccedere  l'oggetto   dell'appalto;
          l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi
          interessi  del  concorrente  relativi  alla  protezione dei
          segreti tecnici e commerciali.
             4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici  richiedano
          la  presentazione  di  certificati  rilasciati da organismi
          indipendenti,  attestanti  che   il   concorrente   osserva
          determinate  norme  in  materia di garanzia della qualita',
          esse   fanno  riferimento  ai  sistemi  di  garanzia  della
          qualita' basati sulla pertinente serie di norme europee  EN
          29000,  certificati  da  organismi  conformi  alla serie di
          norme europee EN 45000. Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          riconoscono   i   certificati   equivalenti  rilasciati  da
          organismi stabiliti in altri Stati membri; esse  ammettono,
          parimenti,  altre  prove  relative  all'impiego  di  misure
          equivalenti  di  garanzia   della   qualita'   qualora   il
          concorrente  non  abbia  accesso  a  tali certificati o non
          possa  ottenerli  nei  termini  richiesti".      "Art.   15
          (Iscrizione nei registri professionali). - 1. I concorrenti
          alle  gare,  se  cittadini italiani o di altro Stato membro
          residenti in Italia, possono essere invitati a  provare  la
          loro  iscrizione  nel  registro  della camera di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o nel  registro  delle
          commissioni   provinciali  per  l'artigianato  o  presso  i
          competenti consigli nazionali degli  ordini  professionali;
          per  i  cittadini  di  altri Stati membri, non residenti in
          Italia, puo' essere  richiesta  la  prova  dell'iscrizione,
          secondo  le modalita' vigenti nel paese di stabilimento, in
          uno dei registri professionali o commerciali  istituiti  in
          tale  paese,  ovvero  la presentazione di una dichiarazione
          giurata  o  di  idonea  certificazione   attestanti   detta
          iscrizione.
             2.  Se  i  concorrenti ad un appalto pubblico di servizi
          debbono, nello Stato membro in cui sono  stabiliti,  essere
          in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere
          a  una particolare organizzazione ai fini della prestazione
          del   servizio   in   quello    Stato,    l'amministrazione
          aggiudicatrice  puo'  richiedere loro la prova del possesso
          di tale  autorizzazione  ovvero  dell'appartenenza  a  tale
          organizzazione".  "Art. 16 (Completamento e chiarimento dei
          documenti  presentati).  -  1.  Nei  limiti  previsti dagli
          articoli 12, comma 1,  13,  14  e  15,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  invitano,  se  necessario,  i concorrenti a
          completare o a fornire chiarimenti in ordine  al  contenuto
          dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni presentati".
          "Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi). - 1.
          I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali  di  prestatori
          di    servizi    possono   presentare   all'amministrazione
          aggiudicatrice,   per   ogni   appalto,   un    certificato
          d'iscrizione  indicante  le  referenze  che  hanno permesso
          l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
             2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli
          elenchi di cui al comma 1, certificata  dall'autorita'  che
          ha  istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni
          aggiudicatrici, presunzione  d'idoneita'  alla  prestazione
          dei   servizi,   corrispondente  alla  classificazione  del
          concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli
          articoli 14,  comma  1,  lettera  b),  e  15  del  presente
          decreto, nonche' dagli articoli 11, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  e  13,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del decreto
          legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi agli appalti  di
          cui  all'allegato  1  in  virtu' degli articoli 12 e 13 che
          precedono.
             3.  I  dati  risultanti  dall'iscrizione  in  uno  degli
          elenchi  di  cui  al comma 1 non possono essere contestati;
          tuttavia, per quanto riguarda il pagamento  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali  puo'  essere  richiesta ai
          concorrenti    iscritti    negli    elenchi     un'apposita
          certificazione aggiuntiva.
             4.  I  cittadini  di  altri Stati membri debbono potersi
          iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al  comma  1  alle
          stesse  condizioni  stabilite  per  i prestatori di servizi
          italiani;  a  tal  fine,  non  possono,  comunque,   essere
          richieste  prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
          dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni  o  gli  enti
          che  gestiscono  tali  elenchi  comunicano agli altri Stati
          membri nome e indirizzo  degli  organismi  presso  i  quali
          possono essere presentate le domande d'iscrizione.
             5.  I  concorrenti  agli  appalti  pubblici  di  servizi
          debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla
          loro  iscrizione  in  elenchi  di  prestatori  di   fiducia
          eventualmente   costituiti  dalle  singole  amministrazioni
          aggiudicatrici".
                                                          "ALLEGATO 4
                       MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA
                             C. PROCEDURE RISTRETTE
             1. Nome, indirizzo,  indirizzo  telegrafico,  numeri  di
          telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
             2. Categoria di servizio e descrizione.
              Numero di riferimento CPC.
             3. Luogo di esecuzione.
             4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione
          del  servizio  sia riservata ad una particolare professione
          in forza  di  disposizioni  legislative,  regolamentari  od
          amministrative;
               b)    riferimenti   alle   disposizioni   legislative,
          regolamentari od amministrative in causa;
               c) menzione di un eventuale  obbligo  per  le  persone
          giuridiche   di   indicare   il   nome   e   le  qualifiche
          professionali delle persone  incaricate  della  prestazione
          del servizio.
             5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori
          dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi
          in questione.
             6.   Numero   previsto   dei  prestatori  di  servizi  -
          eventualmente indicando un  massimo  ed  un  minimo  -  che
          verranno invitati a presentare offerte.
             7. Eventuale divieto di varianti.
             8.  Durata  del contratto o termine per il completamento
          del servizio.
             9. Eventualmente forma giuridica che dovra' assumere  il
          raggruppamento  di  prestatori  di  servizi  al  quale  sia
          aggiudicato l'appalto.
             10.  a)  Se  del  caso,  motivazione  del  ricorso  alla
          procedura accelerata;
               b) termine ultimo per la presentazione  delle  domande
          di partecipazione;
               c) indirizzo al quale vanno inviate;
               d)  lingua  o  lingue  in cui le domande devono essere
          redatte.
             11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti  a
          presentare offerte.
             12.  Se  del  caso,  cauzioni ed altre forme di garanzie
          richieste.
             13. Informazioni relative alla posizione dei  prestatori
          di servizi nonche' informazioni e formalita' necessarie per
          valutare  le  condizioni  minime  di  carattere economico e
          tecnico che devono soddisfare.
             14. Criteri  per  l'aggiudicazione  dell'appalto  e,  se
          possibile,  loro  classificazione  in  ordine d'importanza,
          qualora  tali  informazioni  non  figurino  nell'invito   a
          presentare offerte.
             15. Altre informazioni.
             16. Data d'invio del bando.
             17.  Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio
          delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee".