Art. 2. Bando di selezione 1. Il bando di selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. In ogni caso, un estratto del bando e' pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale. 2. Il bando indica: a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda societa', con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facolta' agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di societa', precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo; b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza; c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda societa'; le modalita' di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della societa', non inferiore a dieci anni; d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonche' la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte; f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli da 12 a 17 e dell'allegato 4, lettera C), del citato D.Lgs. n. 157/1995, e' il seguente: "Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle disposizioni sull'esclusione dalla partecipazione alle gare, contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, a esse puo' essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso". "Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacita' economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti". "Art. 14 (Capacita' tecnica). - 1. La dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, puo' essere fornita mediante: a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita'; d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualita'; f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, allorche' il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. 4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualita', esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualita' basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti". "Art. 15 (Iscrizione nei registri professionali). - 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione. 2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione". "Art. 16 (Completamento e chiarimento dei documenti presentati). - 1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14 e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati". "Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi). - 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto, nonche' dagli articoli 11, comma 1, lettere a), b) e c), e 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi agli appalti di cui all'allegato 1 in virtu' degli articoli 12 e 13 che precedono. 3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva. 4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione. 5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici". "ALLEGATO 4 MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA C. PROCEDURE RISTRETTE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 9. Eventualmente forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; c) indirizzo al quale vanno inviate; d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte. 12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonche' informazioni e formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte. 15. Altre informazioni. 16. Data d'invio del bando. 17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee".