Art. 3.
                             Prestazioni
 1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
  a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo
4,  a partire dal 57 anno di eta' con cinque anni di contribuzione, a
condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2
volte  l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7,
della  legge  8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di importo,
al  compimento  del sessantacinquesimo anno di eta' con almeno cinque
anni di contribuzione;
  b) pensione di inabilita', con almeno cinque anni di contribuzione,
quando  sia  intervenuta  l'assoluta  e  permanente  impossibilita' a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
 
          Note all'art.3:
           - Il testo dei commi 6 e 7  dell'art.  3  della  legge  n.
          335/1995, e' il seguente:
           "6.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1996,  in  luogo della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  "assegno
          sociale".  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il reddito del coniuge  comprensivo  dell'eventule  assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili  nell'annosolare  di riferimento. L'assegno e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
            7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinati le modalita' e i termini di presentazione delle
          domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al
          comma  6,  gli  obblighi  di comunicazione dell'interessato
          circa le proprie  condizioni  familiari  e  reddituali,  la
          misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del
          50  per  cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato
          in  istituti  o  comunita'  con  retta  a  carico  di  enti
          pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente
          comma  e  dal  comma  6 si applicano all'assegno sociale le
          disposizioni in materia di pensione  sociale  di  cui  alla
          legge  30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
          integrazioni".