Art. 11
              Regime comunitario di produzione lattiera

  1.  Con  effetto  dal  periodo  1995-1996 di regolamentazione della
produzione   lattiera,   cessa   l'applicazione  della  procedura  di
compensazione  prevista  dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della
legge  26  novembre  1992,  n.  468, e gli adempimenti gia' svolti ai
sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
  2.  I  versamenti  e  le  restituzioni delle somme trattenute dagli
acquirenti  a  titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge
26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati
a   seguito   dell'espletamento   delle  procedure  di  compensazione
nazionale  da  parte  dell'AIMA.  Sulle  somme  residue  spettanti ai
produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
  3.  Gli  acquirenti  che  hanno gia' disposto la restituzione delle
somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n.
468  del  1992,  procedono  a  nuove  trattenute  nei  confronti  dei
produttori  interessati,  pari  all'ammontare delle somme restituite.
Ove  cio'  non  fosse  possibile, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.