Art. 2.
                   Interventi nel settore agricolo
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  del certificato definitivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954,
n.   604,  per  beneficiare  delle  agevolazioni  tributarie  per  la
formazione  e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato
a  tre  anni.  La  presente disposizione si applica anche ai rapporti
tributari  non  ancora  definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
  2.  Il  termine  di  cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione   e   l'arrotondamento   della  proprieta'  contadina,  e'
prorogato  al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede
la  Cassa  per  la piccola proprieta' contadina, mediante versamento,
previo  accertamento  da  parte  della  Amministrazione  finanziaria,
all'entrata del bilancio dello Stato.
  3.  L'articolo  4  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,
trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996.
  4.  Per  l'espletamento  dei controlli previsti dall'articolo 1 del
regolamento  CEE  n.  2262/84  in  data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente   misure  speciali  nel  settore  dell'olio  d'oliva,  e'
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere
dall'anno  1993.  Al  relativo  onere  si  provvede  a  carico  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del
Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste  per  l'anno  1993  e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
  5.  Il  termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984,
n.  194,  da  ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio
1992,  n. 140, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la
predetta  finalita'  e'  autorizzata  la spesa di lire 2 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1994  e  1995 e di lire 500 milioni per l'anno
1996.  Al  relativo  onere  si  provvede, per gli anni 1994 e 1995, a
carico  dello  stanziamento  iscritto al capitolo 1140 dello stato di
previsione   del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  per  gli  anni  medesimi  e, quanto a lire 500 milioni per
l'anno  1996,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno  medesimo,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento   relativo  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali.