Art. 3.
                  Interventi nei settori produttivi

  1.   I   termini   di   cinque   anni   e  di  due  anni  previsti,
rispettivamente,  dai  commi  1  e  2 dell'articolo 16 della legge 17
febbraio  1992,  n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28
giugno 1995.
  2.  All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,   le  parole:  "del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "della  legge  di  conversione  del  presente decreto". Il
termine  per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del
predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.
  3.  Il  termine  del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater,
comma  9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' prorogato fino
all'adozione  da  parte  del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti
attuativi  di  sua  competenza  previsti  dal  medesimo  articolo, da
emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   nonche'   fino
all'attuazione  da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve  avvenire  entro  il  termine  perentorio  di  centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
  4.  Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3,
del   decreto-legge   20   giugno   1994,  n.  396,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1994, n. 481, gia' prorogato al
30  giugno  1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le
aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla
commissione  dell'Unione  europea  devono  comunque  interrompere  la
produzione  al  ricevimento del decreto di concessione dei contributi
previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994,
fermi  restando  gli  altri  adempimenti  disposti dalla commissione,
nonche'  il  termine  del  31  dicembre 1996 per la conclusione delle
procedure di concessione dei contributi medesimi.
  5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa
prevista  a  corredo  delle domande di concessione di contributi gia'
presentata resta confermato al 31 marzo 1995.
  6.  Il  termine  di  cui  all'articolo  13,  comma 4, della legge 5
febbraio 1992, n. 122, gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo
5,  comma  1,  della  legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differito al 31
dicembre 1996.