Art. 4.
                   Interventi in materia sanitaria
  1.  All'articolo  10,  comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1
gennaio 1994".
  2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n.  270,  sono  soppresse  le  parole:  "e, comunque, non oltre il 30
giugno   1994";   all'articolo   10,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a
decorrere dal 1 gennaio 1994".
  3.  Ai  fini  della  revisione  delle  acque  minerali,  il termine
previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, e' differito al 31 dicembre 1997.
  4.  All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "  b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da
centri  di  raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente
vigente,  fino  all'entrata  in vigore del regolamento di recepimento
della  direttiva  92/46/CEE  del  consiglio  del  16 giugno 1992, che
stabilisce    le   norme   sanitarie   per   la   produzione   e   la
commercializzazione  di latte crudo, di latte trattato termicamente e
di prodotti a base di latte;".
  5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto  del  Ministro  della  sanita'  25  gennaio  1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 236,
decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996,
tranne  che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato
decreto   del   Ministro   della  sanita'  n.  217,  come  sostituito
dall'articolo  2  del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n.
436.
  6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
prorogata fino al 31 dicembre 1997.
  7.  Il  comma  2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  agli  articoli  5  e  6, le
autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del  regio decreto 20 dicembre
1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere
efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale
termine  domanda  di  riconoscimento  CE  ai  sensi dell'articolo 13.
Limitatamente  ai  macelli  pubblici  le  autorizzazioni  di  cui  al
presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.".
  8.   Il   termine   del  31  dicembre  1995  previsto  al  comma  1
dell'articolo  8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e'
prorogato,  limitatamente  agli impianti collettivi per le aste ed ai
mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.