Art. 4. Interventi in materia sanitaria 1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". 2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994"; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". 3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' differito al 31 dicembre 1997. 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;". 5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436. 6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997. 7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' sostituito dal seguente: " 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.". 8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.