Art. 5.
                         Proroga di termini
               a favore dei profughi giuliano-dalmati
  1.   Il   termine  per  la  cessione  degli  immobili  ai  profughi
giuliano-dalmati,  ai  sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e'
prorogato  sino  al trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2.  Il  comma  24  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,  va  interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di
miglior  favore  contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con
decreto  del  Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come
sostituito  dall'articolo  14  della  legge  27  aprile 1962, n. 231,
comporta  che il prezzo di cessione e' pari al 50 per cento del costo
di  costruzione  di  ogni  singolo  alloggio alla data di ultimazione
della  costruzione  stessa  ovvero  di assegnazione dell'alloggio, se
anteriore.