Art. 6.
         Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari
                e degli sfollati della ex Jugoslavia
  1.   L'articolo  4  del  decreto-legge  24  luglio  1992,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Ordini  di  accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli
interventi  connessi  con le attivita' indicate nel presente capo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilita' di
cui  all'articolo  3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che
provvedono  alle  attivita'  di  rispettiva  competenza  a  mezzo dei
prefetti  o  di  altri  funzionari  preposti ad uffici della pubblica
amministrazione  con  ordini  di  accreditamento  anche  in deroga ai
limiti  di  somma  stabiliti  dalle norme sulla contabilita' generale
dello  Stato.  Beneficiari  degli  ordini  di  pagamento  emessi  dai
prefetti  o  dagli  altri  funzionari  potranno essere anche gli enti
locali,  la  Croce  rossa  italiana  ed  ogni  altra  istituzione  ed
organizzazione    operante   per   finalita'   umanitarie,   previsti
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
  2.  I  funzionari  di  cui  al  comma  1,  delegati dai Ministri ad
impegnare  ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri,
i  rendiconti  amministrativi  delle  somme  erogate  alle competenti
ragionerie  regionali  dello  Stato  unitamente ad una relazione. Gli
enti  locali,  la  Croce  rossa  italiana  e  le altre istituzioni ed
organizzazioni  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  presentare  i
rendiconti  semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una
relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
  2.   Le  somme  rese  disponibili  per  effetto  della  revoca  del
contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.  39,  sono  versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo
dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio statale per
essere  riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.  Con  dette  somme  sono  realizzate strutture pubbliche di
seconda  accoglienza  e centri di servizi polivalenti autogestiti, al
fine   di   assicurare   migliori   condizioni   per  l'integrazione,
l'avviamento  al  lavoro  e  l'agevolazione  al rientro in patria dei
cittadini  extracomunitari.  Le finalita' di seconda accoglienza sono
perseguite,  ove  possibile, anche in strutture gia' realizzate con i
contributi  di  cui  al precitato articolo 11. Le somme non impegnate
per  la  realizzazione  dei  predetti  centri e servizi entro 18 mesi
dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle
regioni   stesse   al   capitolo   2368  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.