Art. 8. 
            Editoria speciale periodica per i non vedenti 
  1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale  periodica  per
non vedenti, prodotta con caratteri tipografici  normali,  su  nastro
magnetico e in braille, e' riservato  un  contributo  annuo  di  lire
1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal  1995
ripartito con i  criteri  e  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al  relativo  onere
si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per  l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.