Art. 2.
  1.   Le   amministrazioni   pubbliche  e  gli  enti  di  promozione
commerciale  e  di protezione assicurativa, in particolare la Sezione
speciale  per  l'assicurazione  del  credito all'esportazione (SACE),
l'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero  (ICE),  l'Istituto
centrale  per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e la
Societa'  italiana  per  le imprese miste all'estero (SIMEST S.p.a.),
sono   autorizzati   ad   operare  nei  territori  palestinesi  della
Cisgiordania  e  di  Gaza  considerando,  ai  soli  fini  della  loro
attivita',  l'Autorita'  nazionale  palestinese  alla  stregua  di un
Governo straniero.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK