Art. 2.
                      Tabella merceologica XIV
  1.  Il  comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375, e' sostituito dai seguenti:
  "  3.  Ai  fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie:
prodotti  per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport
ed  il  tempo  libero;  prodotti  culturali,  d'arte e da collezione;
prodotti   per   l'edilizia;   prodotti   di  meccanica  strumentale,
macchinari    ed    attrezzature;   prodotti   vari.   Il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti
appartenenti  alla  tabella  XIV  nelle suddette categorie in modo da
assicurare  che  l'iscrizione  nel  registro  ed  il  rilascio  della
autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformita'.
  3-bis.  Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una
o  piu'  categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica
XIV  di  cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.
375,  presenti  domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di
altre categorie della stessa tabella, la domanda e' accolta alla sola
condizione  che  sia  iscritto  nel  registro di cui all'art. 1 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.".
  2.   Coloro  che  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  sono  in  possesso di iscrizione o di autorizzazione per
una   o   piu'  categorie  della  tabella  XIV  hanno  titolo  a  che
l'iscrizione   e   l'autorizzazione  siano  modificate  d'ufficio  in
relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 settembre 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 188
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 7, comma 3, del D.M. 4 agosto 1988,
          n. 375, era il seguente: "3. Il  Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato raggruppa in categorie, le
          piu'  ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella
          XIV, allo scopo di assicurare che l'iscrizione nel registro
          per tali prodotti nelle varie camere di  commercio  avvenga
          secondo criteri di uniformita'".