Art. 2. Tabella merceologica XIV 1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e' sostituito dai seguenti: " 3. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformita'. 3-bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o piu' categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda e' accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.". 2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di iscrizione o di autorizzazione per una o piu' categorie della tabella XIV hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 settembre 1996 Il Ministro: BERSANI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 188
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 7, comma 3, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, era il seguente: "3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa in categorie, le piu' ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella XIV, allo scopo di assicurare che l'iscrizione nel registro per tali prodotti nelle varie camere di commercio avvenga secondo criteri di uniformita'".