Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere B), D) punti 2 e 3, ed E) e quelle di cui all'allegato I, limitatamente alle sostanze prive di numero CAS e/o RMP, non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.