Art. 2.
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere B), D)
punti 2 e 3, ed E) e quelle di cui all'allegato I, limitatamente alle
sostanze  prive  di  numero  CAS  e/o  RMP,  non  si  applicano  agli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari e  con  sostanze  d'uso  personale  legalmente
prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e
a  quelli  originari  dei  Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo.