(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  6
SETTEMBRE 1996, N. 467. 
 All'articolo 1: 
   al comma 1, le parole: "per quattro mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 30 giugno 1997"; 
   al comma 5, le parole: "30 novembre 1996"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1997"; 
   al comma 6, le parole: "di quattro  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 30 giugno 1997"; 
   al comma 8, le parole: "30 novembre 1996"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1997"; 
   al comma 12, ultimo periodo,  le  parole  da:  "ed  il  trentesimo
giorno" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "ed
il 6 ottobre 1996". 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, le parole: "30 ottobre  1996"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1996"; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  " 6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
della sospensione di  cui  al  comma  5  avviene  senza  aggravio  di
sanzioni, interessi o di altri oneri  mediante  rateizzazione  in  un
anno a decorrere dal secondo  mese  successivo  alla  scadenza  della
sospensione  medesima  e,  per  le  riscossioni  mediante  ruoli,   a
decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di
versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno  1996  non  si
da' luogo a rimborsi"; 
   il comma 7 e' soppresso. 
  All'articolo 3: 
   al comma 2, dopo le parole: "periodo sopraindicato", sono inserite
le seguenti: ", compresi i  ratei  dei  mutui  bancari  ed  ipotecari
pubblici e privati emessi o comunque pattuiti  od  autorizzati  prima
del 19 giugno 1996, per i residenti  nei  comuni  delle  province  di
Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996,  per  i  residenti
nei comuni delle province di Udine e Pordenone". 
  All'articolo 4,  al  comma  1,  le  parole:  "all'anno  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli anni 1996 e 1997". 
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis (Norma di copertura). - 1. Agli oneri  derivanti  dagli
articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti  di
lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilita' di  cui
al capitolo 7615 dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni
a carico del capitolo 6856 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro all'uopo parzialmente  utilizzando,  nella  rubrica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione  'Contributo
statale alle associazioni nazionali di promozione sociale'". 
  All'articolo 6, comma 1, le parole: "il  30  settembre  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 gennaio 1997". 
  Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 6-bis (Utilizzo di  disponibilita'  di  bilancio).  -  1.  Le
disponibilita' iscritte in conto residui sui capitoli  9004,  9087  e
9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero  dei  lavori
pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro  tale  anno,  possono
esserlo nell'anno successivo. 
  Art. 6-ter (Delocalizzazione di impianti  industriali).  -  1.  Per
assicurare gli interventi volti alla messa in  sicurezza  delle  aree
individuate  dalle  ordinanze  numeri  2396,  2449  e   2451   datate
rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali e'
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonche'  nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di  novembre
1994,  si  rende  necessaria  la  delocalizzazione   degli   impianti
industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di  pericolo  o
maggiori danni a persone e/o a cose. 
  2. Per l'attuazione delle finalita' di  cui  al  comma  1  la  GEPI
S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con  le
regioni interessate e con il Dipartimento  della  protezione  civile,
nel  quale  sia  prevista  la  possibilita'  di  attingere  anche   a
finanziamenti  agevolati  e  comunitari  nell'ambito  del  quadro  di
sostegno 1994-1999, obiettivo  2,  nel  quale  gli  interventi  hanno
carattere prioritario. 
  3. Per gli  interventi  di  cui  al  comma  1  la  GEPI  S.p.a.  e'
autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilita'  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre  1994,  n.
547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,  n.
644. 
  4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree  individuate  dalle
ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione  civile
e'  autorizzato  ad   adottare   specifiche   ordinanze,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga
ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico. 
  5. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
potra' stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI S.p.a.,
anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attivita'".