Art. 10.
                         Disposizioni finali
  1.  L'utilizzazione  agronomica delle acque di vegetazione ai sensi
dell'articolo   1,   non   e'  subordinata  all'osservanza  da  parte
dell'interessato  delle  prescrizioni,  dei  limiti e degli indici di
accettabilita'  previsti  dalla  legge  10  maggio  1976,  n.  319, e
successive modificazioni.
  2. E' abrogato il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo  4,  commi  2 e 3, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n.
140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995,
n.  445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile
1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.
  4.  Non  sono  punibili  per  i  fatti commessi in data anteriore a
quella  di entrata in vigore della presente legge in violazione della
legge  10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che
abbiano  adempiuto  agli  obblighi  previsti  dai  commi  1,  2  e  5
dell'articolo  1  e dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1987, n. 119, e successive modificazioni.
  5.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 novembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
          AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 10:
             -  La  legge 10 maggio 1976, n. 319, reca: "Norme per la
          tutela delle acque dall'inquinamento".
             - La legge 24 marzo 1987, n. 119, reca: "Conversione  in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26 gennaio
          1987, n. 10, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
          scarichi dei frantoi oleari".
             -  Gli articoli dei vari decreti-legge di cui si dispone
          la sanatoria, concernono il differimento del termine per la
          presentazione  della   domanda   di   autorizzazione   allo
          smaltimento dei reflui su suolo di cui all'art. 1, comma 1,
          del   D.L.   26   gennaio  1987,  n.  10,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.  119,  nonche'
          del  termine  per  l'adeguamento  ai limiti della tabella A
          allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, degli  scarichi
          degli  impianti  di molitura delle olive di cui all'art. 2,
          comma 2, del soprarichiamato D.L. n. 10/1987.