Art. 8.
                           S a n z i o n i
  1.  Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza
procedere  alla  preventiva  comunicazione  di  cui all'articolo 3 e'
punito   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  lire
cinquecentomila a lire un milione.
  2.  La  stessa  sanzione  di  cui  al comma 1 si applica a chiunque
proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei
modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione
riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1
dello  stesso  articolo  4,  si applica la sanzione amministrativa da
lire  un  milione  a  lire  tre  milioni,  salvo che il fatto non sia
previsto dalla legge come reato.
  3.  A  chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione
con  inosservanza  del limite di accettabilita' di cui all'articolo 2
si  applica  la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre
milioni,  aumentabile  sino  ad  un  terzo  in  caso di violazione di
particolare gravita' del suddetto limite di accettabilita'.
  4.  Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in
violazione  dei  divieti  di  cui  all'articolo  5  e'  punito con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
  5.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  previste  nel  presente
articolo  e  per  l'irrogazione delle relative sanzioni e' competente
l'autorita'  comunale,  salve le attribuzioni affidate dalla legge ad
altre pubbliche autorita'.