(Accordo - art. I)
              ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE 
                    RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI 
  FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE 
   La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale  del  Brasile,  di
seguito denominate  "Parti  Contraenti",  animate  dal  desiderio  di
creare condizioni favorevoli ad una maggiore  cooperazione  economica
reciproca ed, in particolare, alla realizzazione di  investimenti  di
un Paese nel territorio dell'altro; 
in  considerazione  del  fatto  che  il  mantenimento  di  un   clima
favorevole agli investimenti  e'  il  miglior  modo  di  stabilire  e
conservare un adeguato flusso internazionale di capitali; 
e riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la  promozione  e
la reciproca  protezione  degli  investimenti  potra'  contribuire  a
stimolare  le   iniziative   imprenditoriali   che   favoriscano   la
prosperita' dei due Paesi; 
hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                             DEFINIZIONI 
1. Ai fini del presente Accordo, si intende che: 
  I.  il  termine  "investimento"  designa  qualsiasi  tipo  di  bene
investito da una persone fisica o giuridica di una  Parte  Contraente
nel territorio dell'altra Parte Contraente,  indipendentemente  dalla
forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di  riferimento,  in
conformita' con le  leggi  ed  i  regolamenti  della  Parte  sul  cui
territorio   l'investimento   e'   stato   effettuato.   Il   termine
investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente: 
    a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto in rem compresi,
per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di  garanzia
su proprieta' di terzi; 
    b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione  ed  ogni  altro
titolo di credito, nonche' titoli  di  Stato  e  titoli  pubblici  in
genere; 
    c) crediti finanziari o qualsiasi altro  diritto  per  impegni  o
prestazioni,  aventi  valore  economico,  relativi  ad  investimenti,
nonche' i redditi reinvestiti e gli incrementi del capitale; 
    d)  diritti  nell'ambito   della   proprieta'   intellettuale   e
industriale, come i diritti d'autore, marchi  commerciali,  brevetti,
designs industriali, know-how, la ditta e l'avviamento commerciale; 
    e) ogni diritto di natura economia  conferito  per  legge  o  per
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita'  con  le  disposizioni  vigenti  nella  Parte   ospitante
l'investimento per  l'esercizio  di  attivita'  economiche,  comprese
quelle di prospezione, coltivazione,  estrazione  e  sfruttamento  di
risorse naturali. 
  II. il termine "investitori" designa: 
    a) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza della  Parte
Contraente  da  dove  origina  l'investimento,  in  base   alla   sua
legislazione interna; 
    b) le  persone  giuridiche,  costituite  in  conformita'  con  la
legislazione della Parte Contraente dal quale proviene l'investimento
e che abbiano sede nel territorio della Parte medesima, ivi  comprese
compagnie, fondazioni, associazioni, istituti pubblici,  societa'  di
persone o di  capitali,  indipendentemente  dal  fatto  che  siano  a
responsabilita' limitata o meno; 
  III. l'espressione "redditi da  investimento"  designa  i  proventi
derivanti da un investimento, inclusi profitti, redditi da  capitale,
dividendi, interessi, royalties, compensi per  assistenza  e  servizi
tecnici e ogni altro corrispettivo in natura. 
  IV. il termine "territorio" designa, oltre alle aree delimitate dai
confini terrestri od insulari, anche il mare territoriale, cosi' come
definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e
i corrispondenti  fondi  e  sottosuoli,  cosi'  come  qualsiasi  area
marittima al di la' del mare territoriale, includendo  il  fondo  del
mare e il sottosuolo, nella misura in cui in  questa  area  la  Parte
Contraente  eserciti  la  sovranita',  diritti  sovrani   o   diritti
giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale. 
2. Nessuna modifica delle modalita' secondo le  quali  i  beni  ed  i
capitali  siano  stati  investiti  o  reinvestiti   influira'   sulla
qualifica di investimento, cosi' come definita dal presente  Accordo,
osservate le disposizioni di legge e regolamentari.