ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale del Brasile, di seguito denominate "Parti Contraenti", animate dal desiderio di creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica reciproca ed, in particolare, alla realizzazione di investimenti di un Paese nel territorio dell'altro; in considerazione del fatto che il mantenimento di un clima favorevole agli investimenti e' il miglior modo di stabilire e conservare un adeguato flusso internazionale di capitali; e riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti potra' contribuire a stimolare le iniziative imprenditoriali che favoriscano la prosperita' dei due Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Accordo, si intende che: I. il termine "investimento" designa qualsiasi tipo di bene investito da una persone fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento, in conformita' con le leggi ed i regolamenti della Parte sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato. Il termine investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto in rem compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli incrementi del capitale; d) diritti nell'ambito della proprieta' intellettuale e industriale, come i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, know-how, la ditta e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economia conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' con le disposizioni vigenti nella Parte ospitante l'investimento per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. II. il termine "investitori" designa: a) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza della Parte Contraente da dove origina l'investimento, in base alla sua legislazione interna; b) le persone giuridiche, costituite in conformita' con la legislazione della Parte Contraente dal quale proviene l'investimento e che abbiano sede nel territorio della Parte medesima, ivi comprese compagnie, fondazioni, associazioni, istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno; III. l'espressione "redditi da investimento" designa i proventi derivanti da un investimento, inclusi profitti, redditi da capitale, dividendi, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e ogni altro corrispettivo in natura. IV. il termine "territorio" designa, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri od insulari, anche il mare territoriale, cosi' come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e i corrispondenti fondi e sottosuoli, cosi' come qualsiasi area marittima al di la' del mare territoriale, includendo il fondo del mare e il sottosuolo, nella misura in cui in questa area la Parte Contraente eserciti la sovranita', diritti sovrani o diritti giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale. 2. Nessuna modifica delle modalita' secondo le quali i beni ed i capitali siano stati investiti o reinvestiti influira' sulla qualifica di investimento, cosi' come definita dal presente Accordo, osservate le disposizioni di legge e regolamentari.