(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
                 APPLICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI 
1. Qualora dalle disposizioni legali di una delle Parti Contraenti  o
   dagli   obblighi   attuali   o   futuri   nascenti   dal   diritto
   internazionale dovesse derivare una disciplina generale o speciale
   che conceda agli investimenti o agli investitori dell'altra  Parte
   Contraente un trattamento piu' favorevole di  quello  previsto  da
   questo  Accordo,  tale  disciplina  prevarra'  per   quanto   piu'
   favorevole. 
2. Entrambe le Parti Contraenti osserveranno ogni altro  obbligo  che
   abbiano convenuto in  relazione  ad  investimenti  di  investitori
   dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.