(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
                        RELAZIONI FRA GOVERNI 
   Le  disposizioni   del   presente   Accordo   verranno   applicate
indipendentemente dal fatto che  fra  le  Parti  Contraenti  esistano
relazioni  diplomatiche  o   consolari,   secondo   quanto   disposto
all'Articolo 63 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei  Trattati
del 23 maggio 1969.