(Accordo - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                 INVESTIMENTI PRECEDENTI ALL'ACCORDO 
1. Le  disposizioni  del   presente   Accordo   si   applicano   agli
   investimenti effettuati anteriormente o successivamente  alla  sua
   entrata in vigore. 
2. Il presente Accordo non si applica alle controversie e  divergenze
   che  abbiano  determinato  l'avvio  di   procedimenti   giudiziari
   anteriormente alla sua entrata in vigore.