(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                ENTRATA IN VIGORE, PROROGA E DENUNCIA 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la  data
   in cui le due Parti Contraenti si  saranno  notificato  l'avvenuto
   espletamento delle procedure previste dai  rispettivi  ordinamenti
   costituzionali. 
2. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo iniziale  di
   dieci anni, dopo di che sara' tacitamente prorogato per successivi
   periodi di cinque anni. 
   Il presente Accordo potra' essere denunciato da entrambe le  Parti
   Contraenti,  entro  un  anno  dalla  data  di  scadenza,  mediante
   notifica per iscritto trasmessa per via diplomatica. 
4. In caso di denuncia, le disposizioni previste agli Articoli da I a
   XII del presente Accordo,  continueranno  ad  applicarsi,  per  un
   periodo di cinque anni, a tutti gli investimenti realizzati  prima
   della sua notifica. 
   In  fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Brasilia il giorno 3 del mese di aprile  dell'anno  1995,  in
due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese,  entrambi
i testi facenti ugualmente fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
 Susanna Agnelli                        Luiz Felipe Lampreia
 Ministro di Stato degli                Ministro di Stato degli
    Affari Esteri                           Affari Esteri

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico