PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile concordano, inoltre, sulle seguenti clausole che formano parte integrale di tale Accordo. 1. In riferimento all'art. 3: a) Le attivita', collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di: materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connesse ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attivita' ed iniziative degli investitori nazionali o di ogni altro Paese terzo. b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attivita' collegate agli investimenti nell'ambito del presente Accordo. c) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 del riferito Articolo, il Governo della Repubblica Federativa del Brasile si riserva il diritto di concedere un trattamento preferenziale alle imprese brasiliane con capitale nazionale nell'acquisizione di beni e servizi da parte del potere pubblico, in linea con quanto disposto dal paragrafo 2 dell'Articolo 171 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile. Questa disposizione cessera' di produrre effetti nell'eventualita' che il paragrafo 2 dell'Articolo 171 della Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile venga modificato a causa di un emendamento o di una revisione costituzionale. Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile notifichera' al Governo della Repubblica Italiana immediatamente, per via diplomatica, tale emendamento o revisione costituzionale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Brasile il giorno 3 del mese di aprile 1995, in due esemplari originali nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Susanna Agnelli Luiz Felipe Lampreia Ministro di Stato degli Ministro di Stato degli Affari Esteri Affari Esteri Parte di provvedimento in formato grafico