(Accordo - Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
   Nel firmare l'Accordo per la promozione e la protezione  reciproca
degli  investimenti  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
Federativa del Brasile, il Governo della Repubblica  italiana  ed  il
Governo della Repubblica Federativa del Brasile concordano,  inoltre,
sulle seguenti clausole che formano parte integrale di tale Accordo. 
1. In riferimento all'art. 3: 
   a) Le attivita', collegate ad investimenti, riguardanti 
      l'acquisto, la vendita ed il trasporto di: materie prime e loro
      derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni
      altra operazione  ad  esse  relativa  e  comunque  connesse  ad
      iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno
      ugualmente nel territorio di ciascuna Parte  Contraente  di  un
      trattamento  non  meno  favorevole  di  quello  riservato  alle
      similari attivita' ed iniziative degli investitori nazionali  o
      di ogni altro Paese terzo. 
   b) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le sue leggi e 
      regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i  problemi
      relativi  all'entrata,  al  soggiorno,   al   lavoro   e   agli
      spostamenti sul suo territorio dei cittadini  dell'altra  Parte
      Contraente, e dei membri delle loro  famiglie,  che  effettuino
      attivita' collegate agli investimenti nell'ambito del  presente
      Accordo. 
   c) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4 del riferito 
      Articolo, il Governo della Repubblica Federativa del Brasile si
      riserva il diritto di concedere  un  trattamento  preferenziale
      alle    imprese    brasiliane    con     capitale     nazionale
      nell'acquisizione  di  beni  e  servizi  da  parte  del  potere
      pubblico,  in  linea  con  quanto  disposto  dal  paragrafo   2
      dell'Articolo   171   della   Costituzione   della   Repubblica
      Federativa  del  Brasile.  Questa  disposizione   cessera'   di
      produrre  effetti  nell'eventualita'   che   il   paragrafo   2
      dell'Articolo   171   della   Costituzione   della   Repubblica
      Federativa  del  Brasile  venga  modificato  a  causa   di   un
      emendamento o di una revisione costituzionale. 
      Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile notifichera'
      al Governo della Repubblica Italiana immediatamente, per via 
      diplomatica, tale emendamento o revisione costituzionale. 
   In fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Brasile il giorno 3 del mese di aprile 1995, in due esemplari
originali nelle lingue italiana e portoghese, ambedue i testi facenti
ugualmente fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
 Susanna Agnelli                        Luiz Felipe Lampreia
 Ministro di Stato degli                Ministro di Stato degli
    Affari Esteri                           Affari Esteri

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico